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Svuota carceri e riempie ospedali

3 minuti di lettura

Con l’approvazione definitiva da parte del Parlamento della riforma del D.P.R. 309/1990 (che introduce gli articoli 94-ter e 94-quater), l’ordinamento italiano accoglie la nuova “detenzione domiciliare terapeutica”. La norma porta da 6 a 8 anni il limite di pena residua per richiedere il collocamento in struttura o a domicilio, con esclusione di reati che, per la loro gravità e fattispecie, risultano impedire l’applicabilità della nuova norma.

In linea teorica, l’intervento legislativo punta a perseguire una duplice finalità. Deflazionare le carceri, riducendo l’inammissibile e cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. E garantire il diritto alla cura, col riconoscere la necessità di un percorso sanitario per le persone affette da dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol. Tuttavia, pur nella validità di entrambi i fini, il provvedimento si scontra con la dura realtà del sistema paese, portando alla luce profonde criticità sia sul piano strutturale sia su quello concettuale.

La legge presuppone la presa in carico di una platea potenziale stimata in oltre 14.000 detenuti, ma non considera sufficientemente lo stato di salute della sanità pubblica, attualmente travolta da una grave crisi d’efficienza. I Servizi per le Dipendenze (SerD) e i Servizi di Psichiatria e Salute Mentale soffrono da anni di una drammatica carenza di personale medico e infermieristico, a fronte di richieste d’accesso sovrabbondanti e spesso inappropriate.

Trasferire migliaia di posizioni dalla giurisdizione penale a quella sanitaria rischia di produrre un semplice effetto di vasi comunicanti: si svuotano le celle, ma si sovraccaricano gli ospedali e le strutture territoriali, già prive dei mezzi necessari per gestire volumi simili.

Al di là dei numeri, emerge un’inconsistenza concettuale di fondo nella definizione stessa di “detenzione terapeutica”. La detenzione non è mai terapeutica, e la terapia, per essere tale, presuppone un volontario e libero consenso alle cure.

La tossicodipendenza — al pari della ludopatia o gioco d’azzardo patologico e altre addictions — è prima di tutto una dipendenza comportamentale. Quando la patologia prende il sopravvento, il soggetto viene inesorabilmente svuotato di ogni risorsa materiale e morale. Pur di procurarsi la sostanza o far fronte ai propri debiti sul mercato criminale, la persona è disposta a commettere qualsiasi reato contro il patrimonio o la persona.

In questo contesto, la natura stessa della dipendenza rende estremamente complessa la spontanea aderenza a un programma riabilitativo all’interno di un perimetro coercitivo. Si deve considerare la caratteristica di cronicità del disturbo da dipendenza, che porta il soggetto comunque a possibilità di ricadute, in un percorso ad ostacoli, nel quale ha una parte preponderante la deriva sociale cui va incontro il malato.

Spesso non ha più un domicilio nè un lavoro. Una rete familiare e sociale di riferimento, a causa delle caratteristiche comportamentale e di stile di condotta del malato, è diventata col tempo inconsistente. E’ proprio il contesto familiare e sociale che ha cercato di allontanare il malato, a causa dei suoi comportamenti. E il lavoro di reintegrazione e reinserimento diventa assai problematico. E’ facile a parole idealizzare un progetto terapeutico, che troppo spesso si scontra con la refrattarietà al trattamento del malato.

Di fronte alla nuova normativa, le incognite operative e giuridiche per gli operatori si moltiplicano.

Collocamento e motivazione: dove inserire concretamente questi soggetti e come persuaderli della reale necessità di curarsi?

L’abbandono delle cure: cosa fare se la persona decide di sottrarsi volontariamente al percorso terapeutico?

Strumentalizzazione della malattia: come evitare che la patologia diventi una comoda copertura per ritenersi “non punibili” o per sottrarsi alla responsabilità penale?

Vigilanza: chi deve sorvegliare le persone in corso di trattamento?

Quest’ultimo punto rappresenta il vero nodo deontologico: gli operatori sanitari non possono e non devono trasformarsi in custodi. Il rischio concreto è quello di innescare un pericoloso “scaricabarile” istituzionale che parte dal legislatore, passa per la magistratura di sorveglianza e scarica l’ultimo anello della catena sui medici e sugli infermieri.

I medici e i professionisti della salute devono poter esercitare la propria attività di cura in modo libero, sereno e aderente alla propria deontologia. Custodire, punire, redimere sono i tre paradigmi esistenziali e giuridici su cui le istituzioni devono tornare a riflettere con serietà, senza confondere il compito della pena con quello della medicina.

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