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Stop a kayak e pedalò in Canal Grande

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È stata pubblicata oggi sul sito del Comune di Venezia l’ordinanza che riguarda la modifica di alcuni articoli del Testo Unico in materia di circolazione acquea. L’ordinanza entrerà in vigore dal 1° agosto e sarà affissa all’Albo Pretorio comunale.
 
Nello specifico, si è intervenuti sul punto 4 dell’art. 2 riguardante la “circolazione delle unità a remi”. Questo stabiliva il divieto di navigazione per jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi nei rii principali di collegamento all’interno del centro storico di Venezia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 15, e al sabato dalle ore 8 alle 13. L’ordinanza pubblicata oggi stabilisce invece che:
 
“In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile.
 
Nei rii dei Greci – San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin – Pietà, di Noale – Canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle ore 17.00, e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande.
 
Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi”.
 
Restano invariate le regole per quanto riguarda le dotazioni di bordo del fanale e le modalità e gli orari del suo utilizzo. Infine si autorizzano eventuali deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall’Amministrazione comunale.
 
Altro articolo che viene modificato è il 18esimo, che riguarda la “circolazione delle unità da diporto”, al suo punto 1 che sancisce: “La navigazione da diporto all’interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi”.
 
Questo punto viene integrato con la seguente aggiunta: “ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile ‘gommoni’ o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti”.

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