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Autonomia differenziata, è legge

2 minuti di lettura

Dalle intese tra Stato e regioni ai Lep, ecco cosa prevede la legge-bandiera della Lega

22 ottobre 2017 – I cittadini veneti in quella data si sono detti ampiamente favorevoli all’autonomia differenziata. Sono trascorsi ormai quasi 7 anni da quando, sulla questione, venne convocato un referendum consultivo dal presidente Zaia. A partecipare era stato il 57,2% degli aventi diritto: il 98,1% si era espresso per il sì, contrario solo l’1,9%.

19 giugno 2024 – L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl sull’Autonomia differenziata con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto. Il via libera è arrivato al termine di una seduta fiume notturna dell’Assemblea nella tarda serata del 18 giugno, tra le contestazioni delle opposizioni. Il disegno di legge è stato licenziato nel testo identico a quello votato dal Senato in prima lettura. Esulta la Lega per il disco verde al suo ‘vessillo’ mentre insorgono le opposizioni.


Cosa dice la legge

La legge appena approvata, firmata dal ministro Roberto Calderoli, offre la possibilità di riconoscere livelli di autonomia alle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, ed è legge procedurale attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001.


Le materie oggetto dell’autonomia

In 11 articoli, la nuova norma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione di quanto previsto dalla Carta, regolando le intese tra Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere una autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni, Province ed enti regionali del suo territorio. Le materie per cui è possibile questa richiesta sono: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero.


Cosa sono i Lep

Per 14 di queste materie vanno definiti i Lep, Livelli Essenziali di Prestazione.
Cuore della riforma sono appunto i Lep, il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Essi rappresentano i requisiti minimi di servizio da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurare i diritti sociali civili sanciti dalla Costituzione. Le Regioni potranno chiedere di decidere in assoluta libertà su una o tutte le 23 materie previste, come stabilito dal secondo comma dell’articolo 116 del titolo V della costituzione. L’esecutivo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge appena provata, dovrà barare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e importi dei Lep. Il trasferimento di funzioni da Stato a regione sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

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