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Imposta di bollo sulla fattura elettronica: dal MEF arrivano le modalità di assolvimento

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Il tema della fatturazione elettronica tiene banco in queste prime settimane del 2019, e a poche settimane dalla piena entrata in vigore sono stati chiariti alcuni aspetti importanti, primo tra tutti quello legato all’imposta da bollo.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2018, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che specifica le nuove modalità per l’assolvimento dell’imposta da bollo sulle fatture elettroniche.
 
A differenza di quanto indicato nel precedente DM 17 giugno 2014, che stabiliva che il pagamento dell’imposta riguardante gli atti ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il pagamento dell’imposta concernente le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere fatto entro il giorno 20 del primo mese successivo.
 
La marca da bollo andrà applicata nella misura di 2,00€ esclusivamente alle fatture elettroniche o cartacee emesse senza addebito di IVA che hanno un importo superiore a euro 77,47. Sono invece assolte da tale obbligo quelle con importo inferiore.
 
Non sono soggette a marca da bollo anche le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci, fatture con IVA assolta all’origine e fatture emesse con applicazione del reverse charge.
 
Questa è un’importante specifica che va a chiarire uno dei tanti dubbi riguardante la procedura dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.
A rendere più snella la nuova procedura di fatturazione elettronica, ci pensano aziende come Danea, che da 20 anni realizza software gestionali completi e semplici da utilizzare destinati al mondo delle piccole e medie imprese aziende e professionisti.
 
Tornando all’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate informerà circa l’ammontare dell’imposta dovuta, prendendo i dati che sono presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Tale informazione sarà riportata in un’apposita area riservata del soggetto passivo IVA presente sullo stesso sito.
 
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere eseguito mediante il servizio presente nell’area riservata, facendo un addebito su conto corrente bancario o postale, o, in alternativa, utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
 
Un’apposita dicitura di assolvimento della marca da bollo deve essere riportata su tutte le fatture dove è obbligatoria tale imposta.
 
Queste nuove disposizioni, specificate dal MEF, sono in vigore per tutte le fatture che sono state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019.

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