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L’Educazione e la certezza della pena

2 minuti di lettura

Il terribile omicidio di Giulia, non ultimo episodio di violenza contro le donne, ha reso urgente dare dei segnali di contrasto anche da un punto di vista culturale ed educativo.

Da un lato la proposta portata avanti dal governo con il piano Educare alle relazioni, che prevede gruppi di discussione coinvolgendo studenti e professori, dall’altro l’approvazione definitiva del Ddl n. 923 recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il piano presentato dai ministri Giuseppe Valditara, Eugenia Roccella e Gennaro Sangiuliano si articola in cinque punti con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti creando un ambiente favorevole allo sviluppo di una cultura di rispetto reciproco e di contrasto alla violenza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la realizzazione nelle scuole di progetti, percorsi educativi, attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali destinate, in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Si cerca di mettere in atto un metodo educativo che affronta la violenza contro le donne sensibilizzando i giovani attraverso il dialogo e il confronto senza delegittimare il ruolo della famiglia. Inoltre, con 157 voti favorevoli l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 923 recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Il provvedimento, composto di 19 articoli,  mira a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale. Parallelamente, si propone di assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.

L’articolo 1 amplia l’applicazione dell’ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime da parte delle Forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche. L’articolo 2 modifica il codice antimafia estendendo le misure di prevenzione anche a soggetti indiziati di gravi reati legati alla violenza di genere e domestica. L’articolo 3 garantisce la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nei processi relativi a vari reati legati alla violenza di genere. L’articolo 4 prevede la priorità nella trattazione dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, inclusa la richiesta e la decisione sulla misura cautelare personale. L’articolo 5 introduce misure per favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica. L’articolo 6 propone iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, inclusa la predisposizione di linee guida nazionali per l’adeguata formazione degli operatori. L’articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, stabilendo tempi specifici per la richiesta e la decisione sulla misura. L’articolo 8 modifica le norme sulla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l’obbligo di monitorare il rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di misure cautelari. Gli articoli 9 e 10 aumentano le pene per la violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento, introducendo anche la possibilità di arresto in flagranza differita. L’articolo 11 modifica le disposizioni sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in caso di gravi indiziati di violenza di genere, stabilendo procedure per la convalida del provvedimento. L’articolo 12 interviene sulle misure cautelari, imponendo alla polizia giudiziaria di verificare la fattibilità tecnica dell’utilizzo di mezzi elettronici congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Gli articoli 13 e 14 introducono deroghe alle norme vigenti sulle misure cautelari e sulla comunicazione delle notizie di reato alla persona offesa. L’articolo 15 modifica le condizioni per la sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole di percorsi di recupero. L’articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti. L’articolo 17 introduce la possibilità di corrispondere una provvisionale alle vittime di specifici reati, come omicidio, violenza sessuale, o lesioni gravi, in situazioni di bisogno. L’articolo 18 disciplina il riconoscimento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero per gli autori del reato. L’articolo 19, infine, stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

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