Una sentenza che riscrive la storia del diritto di famiglia e dell’inclusione. La Corte costituzionale abbatte un divieto che per decenni ha negato a tante persone la possibilità di accogliere un bambino in difficoltà
ROMA. Con la sentenza n. 33 la Corte costituzionale ha abbattuto un muro che resisteva da troppo tempo: l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale è ufficialmente incostituzionale. Si tratta di una vittoria storica, una di quelle che segnano un’epoca e riscrivono il diritto alla genitorialità in Italia, rendendolo più giusto, più equo, più umano.
Per anni, l’articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983 ha negato alle persone singole la possibilità di offrire un futuro a quei minori stranieri in stato di abbandono. Un divieto che oggi si scontra con il principio fondamentale della solidarietà sociale e con il diritto di ogni bambino ad avere un ambiente stabile e armonioso in cui crescere.
“La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.”
La Corte lo ha detto con chiarezza: questa esclusione è contraria agli articoli 2 e 117 della Costituzione, nonché all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
“L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.”
Il messaggio è forte e chiaro: il desiderio di diventare genitore non è un capriccio, ma un diritto che si inscrive nella libertà di autodeterminazione della persona. Non significa che l’adozione debba diventare un automatismo, ma che ogni aspirante genitore deve essere valutato sulla base della sua capacità di educare, istruire e mantenere un bambino, indipendentemente dal proprio stato civile.
“La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.”
E non solo: la rete familiare di riferimento diventa un elemento di valutazione fondamentale, riconoscendo che l’amore e la stabilità non sono prerogativa esclusiva della famiglia tradizionale.
Il paradosso che questa sentenza smonta è quello di un sistema in cui le domande di adozione sono in calo, mentre il numero di minori soprattutto stranieri in cerca di una famiglia rimane alto. Per troppo tempo si è imposto un divieto assoluto che, invece di proteggere i bambini, li ha lasciati senza una casa, senza affetto, senza prospettive.
“Nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.”
Ora la giustizia ha parlato, ricordandoci che il vero centro dell’adozione non deve essere la struttura familiare “ideale”, ma il benessere del minore.
Questa sentenza è più di una vittoria giuridica: è un’affermazione di civiltà, un baluardo di progresso in un paese che troppo spesso si trincera dietro schemi ormai superati.
Oggi vincono le persone singole che potranno finalmente accogliere un figlio, vincono i bambini che avranno maggiori opportunità di trovare una famiglia. Ma soprattutto vince il diritto, che si conferma strumento di inclusione e non di esclusione.
E non è solo una sentenza: è un passo avanti per un’Italia più giusta e più umana.
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