Forse non tutti ricordano che fino una quarantina di anni fa, anche in Italia esisteva il cosiddetto delitto d’onore. Questo comportava che, nel caso di uccisione del coniuge, accusato di tradimento, non esisteva condanna per chi aveva commesso l’omicidio, dal momento che, secondo la legge, il tradimento coniugale non era considerato reato. In tal senso, l’omicidio commesso dal consorte tradito poteva essere tollerato, perché compiuto per giusta causa.
È solo dopo l’approvazione della legge del 1981 che l’omicidio del coniuge per tradimento viene considerato – giustamente – un comune reato, quindi, punibile dalla legge anche con l’ergastolo.
In sostanza, si trattava di un tipo di reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commetteva, a tal punto che la legge intendeva salvaguardare una forma di onore o di reputazione sociale, con particolare riferimento ad alcuni ambiti relazionali, come i rapporti sessuali, matrimoniali o di famiglia.
Nel Diritto Civile aveva un’ottica geograficamente limitata solo a certe zone del mondo, poco evolute culturalmente, e in Italia circoscritto al Meridione. Infatti, in alcune legislazioni, l’onore era riconosciuto come un valore socialmente rilevante, del quale si doveva tener conto anche a fini giuridici.
Fino alla fine del XX secolo, in Italia la commissione di un delitto perpetrato ai fini di salvaguardare l’onore era sanzionato con pene attenuate rispetto ad altri delitti di diverso movente, perché si riconosceva che l’offesa all’onore, arrecata da un consorte disonorevole, valeva di gravissima provocazione e la riparazione dell’onore non causava riprovazione sociale.
Tuttavia, di questa situazione durata a lungo, ad approfittarsene erano solo i buontemponi e i delinquenti comuni, interessati a camuffare certi delitti di mogli (anche non infedeli) come delitti d’onore. E, di sicuro, un coordinamento civile e penale che non riconosceva il delitto d’onore come reato da punire severamente, non poteva chiamarsi sistema legale di un paese civile.

Dopo l’abrogazione del reato di adulterio (1968), l’introduzione del divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975) e la concessione dell’aborto (1978), le disposizioni sul delitto d’onore, tramite un lungo iter burocratico, sono state finalmente abrogate il 5 agosto 1981, con un progetto di revisione dell’ordinamento penale affidato all’illustre giurista Giuliano Vassalli, apprezzato magistrato membro della Corte Costituzionale.
A cura di Nuccio Sapuppo
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