Pubblichiamo Atto n. 4-06303 inviatoci dalla Senatrice Orietta Vanin, Movimento 5 Stelle:
“Pubblicato il 25 novembre 2021, nella seduta n. 382
VANIN , DE LUCIA , ANASTASI , COLTORTI , TRENTACOSTE , MONTEVECCHI – Ai Ministri della cultura e
dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:
il complesso monumentale denominato “ex caserma Sanguinetti” a Venezia, di proprietà del demanio
dello Stato, è ubicato nell’isola di San Pietro di Castello e riveste un rilevante valore storico-identitario,
perché composto dall’ex palazzo patriarcale (sede vescovile fino al trasferimento della stessa a San
Marco nel 1807), dall’ex scuola del SS. Sacramento e da altri edifici cinquecenteschi di derivazione
duecentesca;
del complesso monumentale fa parte anche un’area archeologica di eccezionale interesse culturale in
quanto vi sono stati ritrovati i primi insediamenti umani stabili in centro storico (isola di Olivolo);
l’ex chiesa e l’ex infermeria di S. Anna a Venezia sono limitrofi al complesso Sanguinetti,
appartengono anch’essi al demanio dello Stato e sono parte di un più ampio complesso conventuale
seicentesco, che nell’Ottocento venne spogliato di ogni arredo e adibito ad ospedale militare della
Marina;
tutti gli immobili citati fanno parte del demanio culturale ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 141 del 21 dicembre 2015, il Comune ha
chiesto il trasferimento in proprietà del complesso conventuale di S. Anna ai sensi dell’art. 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ad eccezione dell’ex chiesa e dell’ex infermeria;
con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 4 del 24 gennaio 2019 è stato chiesto il
trasferimento in proprietà delle aree scoperte del complesso Sanguinetti (area archeologica), ma,
essendo esse di interesse culturale, la procedura non ha potuto perfezionarsi;
considerato che:
con deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 252 del 26 ottobre 2021 viene dichiarata
meritevole di interesse una proposta presentata dalla società Artea, con sede in Francia, per la
valorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto
federalismo demaniale), del complesso monumentale ex caserma Sanguinetti, dell’ex chiesa e dell’ex
infermeria di S. Anna;
tale deliberazione da atto che la società potrà operare direttamente o attraverso proprie articolazioni
societarie italiane;
nello specifico la deliberazione prevede il trasferimento dei due complessi dal demanio dello Stato al
demanio comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, per essere poi
dati in gestione ad un soggetto privato ad uso ospitalità d’impresa, co-working, co-living, foresteria,
ristorazione e centro benessere e per adibire una parte degli spazi scoperti a verde condiviso;
inoltre è fatta espressa previsione di come la gestione e la manutenzione dell’area archeologica di San
Pietro di Castello dovrebbe venire affidata al soggetto gestore del complesso, con uno spazio “ad uso
esclusivo (per realizzare l’orto vero e proprio ad uso degli ospiti e delle attività di ristorazione) e
l’utilizzo della restante parte nelle ore serali (dopo la chiusura)”;
l’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dispone che “I beni del patrimonio culturale di
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze
di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se ritengano compatibile con il codice dei beni culturali e il paesaggio e con la vigente legislazione di
settore l’uso esclusivo di un’area archeologica pubblica di preminente interesse scientifico e culturale;
se risulti compatibile con l’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 l’uso a spazio per
“uffici privati condivisi” e alberghiero (con ristorazione e centro benessere) di un complesso
monumentale pubblico, stante la necessaria inibizione al libero accesso di quasi tutti gli spazi, e, anzi,
26/11/21, 07:37 ShowDoc
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1320818/0 2/2
subordinandone la fruizione al pagamento di corrispettivi, a volte molto elevati, per vendite o
prestazioni;
se la preventiva individuazione del soggetto che predisponga e rediga gli interventi da inserire nel
programma di valorizzazione di cui all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, e che
dovranno necessariamente essere attuati dall’ente locale pena la violazione degli obblighi assunti sulla
base della normativa sul federalismo demaniale, non integri una violazione degli artt. 180 e seguenti
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), e della normativa europea a
tutela della concorrenza.”
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui
