Vi sono passaggi nei quali il diritto, anziché limitare il potere, sembra ampliarne i confini fino a lambire territori che la coscienza contemporanea riteneva ormai oltrepassati. L’approvazione, da parte della Knesset, della norma che introduce la pena capitale per i palestinesi condannati per attacchi mortali
ISRAELE. La misura, promossa con vigore dal Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e sostenuta dal governo guidato da Benjamin Netanyahu, introduce una forma di automatismo punitivo che segna una discontinuità nella storia giuridica israeliana. L’uso della pena di morte, rimasto finora confinato a casi eccezionali – tra cui quello del gerarca nazista Adolf Eichmann – viene ora inscritto in una logica ordinaria, applicata in modo selettivo e in un contesto di occupazione militare.
Tuttavia, per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario allargare lo sguardo. Israele non è l’unico Paese che mantiene nel proprio ordinamento la pena capitale. Anche negli Stati Uniti, spesso indicati come modello di democrazia liberale, essa continua ad essere praticata in una parte significativa del territorio federale.
La geografia americana della pena di morte rivela una frattura interna. Stati come Texas, Florida, Alabama e Oklahoma continuano a prevederla e ad applicarla con una certa frequenza; altri, come California e Pennsylvania, la mantengono formalmente ma sotto moratoria; molti – tra cui New York, Illinois e Virginia – l’hanno invece abolita nel corso degli ultimi decenni. Ne emerge un mosaico diseguale, nel quale convivono visioni opposte della giustizia penale.
Il parallelismo, tuttavia, non può fermarsi alla mera constatazione normativa. Negli Stati Uniti, la pena capitale – pur contestata – è inserita in un sistema giuridico che, almeno formalmente, garantisce un elevato grado di tutela processuale e non distingue tra cittadini sulla base dell’appartenenza etnica o territoriale in modo esplicito nella legge. Nel caso israeliano, invece, la nuova normativa si applica in maniera specifica ai palestinesi nei territori occupati, introducendo una differenziazione che incide sul principio di uguaglianza davanti alla legge.
È qui che la questione assume un rilievo più profondo. Non si tratta soltanto del “se” una democrazia possa ancora ricorrere alla pena di morte, ma del “come” e del “a chi” essa venga applicata. Una sanzione già di per sé estrema diventa ancor più problematica quando si innesta su una distinzione giuridica tra popolazioni.
La riflessione della Chiesa cattolica, maturata nel tempo e resa esplicita dal magistero di Papa Francesco, si colloca su un piano ancora più radicale. La pena di morte viene dichiarata inammissibile non in ragione delle sue modalità di applicazione, ma per ciò che essa rappresenta in sé: la negazione del carattere inviolabile della vita umana. In questa prospettiva, non vi è differenza sostanziale tra i diversi ordinamenti che la mantengono; ciò che cambia è semmai il grado di consapevolezza con cui si accetta tale contraddizione.
Proprio il confronto con gli Stati Uniti permette di cogliere un elemento significativo. Lì, la tendenza storica è chiaramente orientata verso una progressiva riduzione dell’uso della pena capitale, sia attraverso abolizioni legislative sia mediante moratorie e restrizioni giurisprudenziali. Il movimento complessivo appare, pur tra contraddizioni, volto a limitarne l’applicazione.
Resta, sullo sfondo, la questione più difficile. Israele si confronta con una minaccia concreta, fatta di attacchi violenti e di una sicurezza costantemente messa in discussione. Anche negli Stati Uniti, la persistenza della pena di morte è spesso giustificata con l’esigenza di rispondere ai crimini più efferati. Ma la storia giuridica occidentale insegna che la forza di uno Stato non risiede nella severità delle sue pene, bensì nella capacità di porre limiti al proprio potere punitivo.
In ultima analisi, il confronto tra Israele e gli Stati Uniti non attenua la gravità della scelta, ma ne illumina il significato. Esso mostra come la pena di morte non sia un retaggio confinato a contesti autoritari, bensì una possibilità sempre presente anche nelle democrazie. Proprio per questo, ogni sua reintroduzione o espansione assume un valore simbolico che travalica i confini nazionali.
Quando la legge si arroga il diritto di togliere la vita, ciò che viene deciso non è soltanto il destino di un condannato. È l’idea stessa di giustizia a essere ridefinita. In questo spazio, dove diritto e coscienza si incontrano, la tradizione cristiana continua a ricordare che esiste un limite che nessuna ragione di Stato dovrebbe oltrepassare.
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