L’articolo è il numero 9 datato 1956 e per effetto di quest’ultimo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono altresì vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali o altri manifesti di di propaganda, inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali
La ratio, la ragione, il motivo imperscrutabile di questa regola, assai datata, è di dotare il cittadino di una sorta di “comfort zone“, per riflettere con tutta calma sul suo personale voto e sulle motivazioni che poi approderanno con la scelta alle urne.
La propaganda elettorale che sospinge l’agone politico, forse dopo 70 anni mostra la corda, disattesa sistematicamnte dai social, violata in maniera bipartisan negli anni per poter arrivare agli elettori fino in zona Cesarini, quasi a conquistarsi l’ultimo voto in dirittura finale, con l’illusione compiaciuta di “implementare la platea“. Per la cronaca spiccia la sanzione amministrativa per chi infrange la regola, a prescindere dalle modalità con cui si disattende il silenzio va da un minimo di 103 euro fino ad un massimo di 1.032 euro.
La questione più che normativa è senz’altro etica, ma rimbalza sistematicamente ad ogni tornata elettorale anche perchè ancora oggi il web è un mare magnum navigabile e fruibile, non esistendo una specifica normativa ma solo indicazioni, usando interpretazioni e quel buon senso da tutti auspicabile, ma ha ancora senso mantenere il famoso articolo numero 9 del 1956 o è anacronistico?
Sopratutto in virtù delle nuove rivoluzionarie forme di comunicazione che nuove non sono più e sfuggono velocemente, replicando azioni che potrebbero rientrare nella normalità uniformando leggi e norme.
Zero Biscuit di Mauro Lama
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