Lo scrutinio avrà inizio lunedì 9 giugno alle ore 14
ITALIA. Con il decreto del 10 aprile 2024, il Ministro dell’interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci nei giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024.
Novità per l’elezione diretta dei sindaci
Il decreto-legge introduce rilevanti novità per i Comuni in materia elettorale, in particolare in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei Comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti. La norma, infatti, porta da 2 a 3 il numero di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti ed elimina del tutto il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Per i comuni con più di 15.000 abitanti resta fermo il limite di due mandati.
Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia.
Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco
Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.
Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.
Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti
Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
Comuni con più di 15mila abitanti
L’elezione del Sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince.
Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Tre sono le possibilità di voto:
- Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato.
- Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
- Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della
lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 23 giugno – dalle 7 alle 23 – e lunedì 24 – dalle 7 alle 15 per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio
dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).
Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.
Ricordiamo che le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ( nrd. si vota negli stessi giorni) spettanti all’Italia inizieranno domenica 9 giugno alle ore 23, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14,00.
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